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Le
etichette intelligenti sotto la lente del Garante per la privacy
(MKT
luglio/Agosto 2003)
Nella
newsletter n. 172 del 26 maggio 2003 il Garante per la protezione dei dati
personali si è pronunciato in merito alle c.d. “etichette
intelligenti”, che cominciano oggi a essere sfruttabili (a prezzi
accessibili) con diverse finalità: controllo delle merci; controllo degli
acquisiti; velocità in cassa nel caso di grande distribuzione, etc…
A
livello tecnologico, si parla di “Rfid”
(acronimo di Radio Frequency ID Devices),
sigla con cui vengono indicati i dispositivi microscopici simili a
microchip contenenti un identificativo (ad esempio, un numero di serie),
che è possibile riconoscere attraverso un lettore compatibile funzionante
in radiofrequenza.
L’attenzione del Garante è dovuta al fatto che “questi
dispositivi suscitano un interesse crescente fra le imprese produttrici,
perché offrono la possibilità di verificare i movimenti (magazzino,
carico/scarico) dei singoli articoli in vendita – e quindi di ottenere
un’istantanea dei flussi merceologici. Tuttavia, essi comportano anche
rischi per la privacy delle persone, poiché in potenza essi permettono di
rintracciare (e monitorare) i singoli acquirenti degli articoli nei quali
sono stati inseriti”.
Negli Stati Uniti uno dei siti internet che maggiormente si preoccupa del
tema è Junkbusters (sito definito dal Garante come pro-privacy), che ha
realizzato una pagina in cui informa sull’argomento e sulle prospettive
di sviluppo delle Rfid (www.junkbusters.com/rfid.html).
I dubbi e le problematiche sollevate da Junkbusters vertono soprattutto
sulla possibilità che gli Rfid non si
disattivino automaticamente una volta che il cliente lasci il perimetro
del negozio dove è entrato in possesso della merce contrassegnata con il Rfid,
il che determinerebbe una indebita aggressione alla riservatezza della
persona qualora la stessa non sia stata informata della circostanza e
abbia prestato il proprio consenso.
Ovviamente, le prospettive di
marketing che si aprono attraverso l’uso di dispositivi Rfid
sono infinite, soprattutto in considerazione della possibilità di
inserirli su capi di abbigliamento e oggetti di uso personale con la
possibilità quindi di incrociare i dati relativi all’acquisto e/o
all’utilizzo di un certo prodotto con le informazioni identificative di
una persona determinata (per esempio incrociando i dati generati dalle
etichette intelligenti con quello della carta di credito o di una fidelity
card).
Il Garante per la protezione dei dati personali, facendo anche riferimento
alle indicazioni di Junkbusters, ha dunque fissato alcune prime regole
nell’utilizzo delle etichette intelligenti, e cioè:
- In primo luogo, è necessario che
coloro i quali le utilizzano garantiscano che i clienti siano
adeguatamente informati dell’esistenza di tali dispositivi negli
articoli in vendita;
- in secondo luogo, le aziende
produttrici dovrebbero garantire l’effettiva disattivazione dei chip
all’uscita dall’esercizio commerciale, oppure inserire i chip in
elementi asportabili (ad esempio, l’etichetta o la targhetta ove è
indicato il prezzo). Non deve infatti succedere che il cliente possa
essere “tracciato” o “monitorato” al di là di quanto
strettamente necessario per l’utilizzo delle etichette intelligenti
in ambito commerciale.
In
adempimento a quanto sopra, sarà quindi necessario adeguatamente
informare i clienti ai sensi dell’articolo 10 della legge sulla privacy,
specificando la natura e la tipologia dei dati raccolti attraverso il Rfid
nonché le finalità perseguite. Ed infatti, indipendentemente dal
possesso di una fidelity card, il solo utilizzo di una carta di credito
potrebbe comportare la possibilità di profilare un soggetto in maniera
particolarmente invasiva. Naturalmente, particolarmente rilevante
nell’ambito dell’obbligo informativo sarà avvisare il cliente
dell’esatto funzionamento dell’etichetta intelligente (disattivazione
al momento dell’acquisto o meno; eventuale ulteriore ambito di suo
funzionamento; ecc..).
In ogni caso, la possibilità di utilizzare i dati raccolti attraverso
l’etichetta intelligente al di là dei semplici adempimenti contrattuali
sarà sottoposta alla raccolta del consenso del cliente ai sensi
dell’articolo 11 della legge n. 675/96. Il consenso, al di là della
formulazione dell’articolo 11 della legge sulla privacy che stabilisce
come il consenso “è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto” sarà
senz’altro meglio raccoglierlo per iscritto anche perché alcune delle
informazioni che potenzialmente potrebbero essere raccolte si
configureranno senz’altro come sensibili ai sensi dell’articolo 22
della legge sulla privacy.
Infine, i dati raccolti dovranno essere protetti attraverso l’adozione
di misure di sicurezza idonee ad evitare il rischio di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del
trattamento.
Il Garante si è tuttavia riservato di tenere monitorata l’evoluzione
nell’utilizzo da parte degli operatori commerciali delle etichette
intelligenti, e sarà quindi necessario controllare se e quali modifiche
al trattamento dei dati raccolti tramite il Rfid
diverranno necessarie anche a causa dell’annunciato testo unico in
materia di privacy che dovrebbe, fra gli altri aspetti, finalmente
chiarire quali devono essere considerati come dati “quasi sensibili”.
Qualora in questa nuova categoria (introdotta con il d.lgs 467/01 ma mai
identificata con esattezza) dovessero essere ricompresi i dati relativi
alle abitudini al consumo, potrebbe diventare allora necessario adottare
procedure più complesse nella raccolta e nel trattamento dei dati
acquisibili mediante fidelity card o etichette intelligenti rispetto a
quelle sopra brevemente indicate.
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